Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati: il nuovo art. 25 quaterdecies del d. lgs. 231/01

L’art. 5 della L. 39/2019, dando esecutività in Italia alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive ha introdotto l’art. 25-quaterdecies nel decreto legislativo n.231/2001, individuando una responsabilità per gli enti che commettano i reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa rispettivamente previsti rispettivamente agli articoli 1 e 4 della legge n.401/1989, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.
In particolare si verifica il reato di frode in competizioni sportive quando qualsiasi soggetto offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti a una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.
Il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si realizza quando chiunque:
– eserciti abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
– organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE);
– abusivamente eserciti l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità.
– venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri;
– partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
– organizzi, eserciti e raccolga a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In caso di commissione di tali reati, qualora rilevino ai fini del d. lgs. 231/01, la sanzione pecuniaria raggiunge cinquecento quote mentre per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria arriva fino a duecentosessanta quote.
Nei casi di condanna le misure interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi) saranno applicabili per una durata non inferiore a un anno.