Passa in via definitiva il ddl anticorruzione
Il 18 dicembre 2018 è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il ddl Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
Le principali modifiche sono riassunte di seguito.
In primis, nell’ottica di introdurre efficaci strumenti di lotta alla corruzione, sono previste misure atte a inasprire il trattamento sanzionatorio e agevolare le indagini. Si amplia poi il novero dei reati che, in caso di condanna, determinano l’incapacità a contrattare con la P.A., che diventa perpetua, congiuntamente all’interdizione dai pubblici uffici, in caso di condanne superiori a 2 anni ovvero se non ricorrono circostanze attenuanti di cui all’art. 322 bis c.p. per i reati di peculato, concussione e per delitti corruttivi.
In merito ai reati contro la Pubblica Amministrazione è esclusa la necessità di richiesta del Ministero di giustizia o istanza o querela della persona offesa in relazione ai delitti comuni del cittadino estero (art. 9 c.p.) e delitto comuni dello straniero all’estero (art. 10 c.p.), per i reati di concussione, le fattispecie corruttive nonché per il traffico illecito di influenze. La corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) subisce anch’essa modifiche, quali la procedibilità d’ufficio, la prescrizione rimane sospesa dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino all’esecutività della sentenza che definisce il giudizio ovvero l’irrevocabilità del decreto di condanna. La riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue, salvo che, decorsi almeno 7 anni dalla riabilitazione, il condannato abbia dato “prove effettive e costanti di buona condotta”. Restrizioni risultano poi previste per le misure alternative alla detenzione.
Anche il d. lgs. 231/01 (Responsabilità amministrativa degli enti) subisce modifiche, correlate principalmente all’aumento della durata delle sanzioni interdittive per i reati contro la P.A.
Nell’ottica di agevolare le indagini per taluni reati corruttivi, è introdotta la figura dell’agente sotto copertura in ambito corruttivo e sono agevolate le intercettazioni delle comunicazioni tra presenti in abitazioni e luoghi di privata dimora per il tramite dei c.d. Trojan; novità è la non punibilità di chi autodenuncia volontariamente, prima di aver notizia di indagini svolte nei propri confronti o comunque nei termini di quattro mesi dalla commissione del fatto, e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per l’individuazione dei responsabili. Una misura analoga, che importa misure interdittive meno gravose, è prevista anche nel d. lgs. 231/01 per gli enti che si siano adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato, per l’individuazione dei responsabili o per il sequestro di somme altre utilità trasferite, sempre che abbia adottato modelli organizzativi idonei alla prevenzione del reato verificatosi.
Da ultimo importanti norme di trasparenza sono introdotte per i finanziamenti a partiti e movimenti politici.
Il C.s.m. ha espresso perplessità sulla norma, precisando che, sulla prescrizione, la modifica rischia di avere l’effetto di allungare i processi, compromettendo il principio costituzionale della ragionevole durata e di difesa dell’imputato, tenuto conto che la ricerca delle prove è tanto più difficile quanto è più ampia la distanza dal momento del reato. Anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità perpetua di contrattare con la PA per i condannati per corruzione con pena superiore a 2 anni potrebbero confliggere con il principio costituzionale della proporzionalità della pena. Gli effetti premiali della collaborazione sarebbero poi esclusi per i reati di peculato, di concussione, di corruzione aggravata, di traffico di influenze illecite, determinando un’irragionevole asimmetria del regime sanzionatorio accessorio tra fatti di analoga, se di non maggiore gravità e un possibile disincentivo a forme di collaborazione in settori in cui questa può risultare utile. Da ultimo, anche sul versante dell’esecuzione della pena, il C.s.m evidenzia l’aporia derivante dall’inclusione di alcuni reati contro la PA nel novero di quelli per i quali vige il divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati.